Conselab - Consulenza e Laboratorio
Laboratorio Analisi Materiali da Costruzione - Servizi in Cantiere - Consulenza Sistemi di Gestione e Marcatura CE
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[ Via Portuense, 1118 - 00148 Roma ]
Laboratorio Analisi Materiali da Costruzione - Servizi in Cantiere
Consulenza Sistemi di Gestione e Marcatura CE
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MARCATURA CE

Tutti i prodotti da costruzione destinati a essere impiegati in modo permanente hanno l’obbligo della marcatura CE per circolare liberamente ed essere commercializzati nell’Unione Europea.
I produttori sono affiancati a un Organismo Notificato, in grado di svolgere le attività di certificazione, prova e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto. Mediante l'apposizione della marcatura si assumono la responsabilità della conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione e a tutti i requisiti applicabili stabiliti nella normativa di riferimento




Tali requisiti sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR), che ha abrogato la precedente Direttiva 89/106/CEE e definisce condizioni armonizzate per la messa in commercio dei prodotti da costruzione.

La Conselab da sempre è specializzata nel settore degli aggregati naturali e riciclati.
Gli aggregati per essere utilizzati devono essere conformi a tutti i requisiti delle norma europea specifiche per il loro utilizzo

  • 13242_00_2008_Aggregati opere ingegneria “Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade”
  • 12620_00_2008_Aggregati per Calcestruzzo
  • 13055_00_2003_Aggregati leggeri
  • 13139_00_2003_Aggregati per malta
  • 13043_00_2004_Aggregati per miscele bituminose

La Conselab al fine di raggiungere la conformità e il rispetto delle norme, dovrà effettuare le prove iniziali di tipo (controllo preventivo) e poi attivarsi con il Controllo della Produzione in Fabbrica che specifica un modello organizzativo, cosi inquadrato:

  • Organizzazione
    • Responsabilità ed autorità
    • Rappresentante della gestione per il controllo della produzione in fabbrica
    • Revisione della direzione
  • Procedure di controllo
    • Manuale di controllo
    • Controllo dei documenti e dei dati
    • Servizi in subappalto
    • Conoscenza delle materie prime
  • Gestione della produzione
  • Ispezione e prova
    • Apparecchiatura
  • Frequenza dell'ispezione, del campionamento e delle prove
  • Registrazioni
  • Controllo dei prodotti non conformi
  • Movimentazione, immagazzinamento nelle aree di produzione
  • Trasporto e imballaggio
  • Addestramento del personale

Nelle rispettive Norme UNI sono indicate le prove e la numerosità che servono per raggiungere e mantenere la conformità del materiale.
Finito questa fase l’Azienda dovrà essere valutata da un Organismo di Certificazione notificato ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE (fino al 30 giugno 2013) e ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 (CPR) dal 1° luglio 2013,

Ad esisto positivo l’Organismo rilascia un Certificato di Conformità del Controllo della Produzione con livello di attestazione 2+, che stabilisce :
  • Compiti dell’Azienda:
    • Deve effettuare le prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT)
    • Deve effettuate il controllo del processo di fabbrica (FPC)
    • Deve effettuare le prove sui prodotti secondo un programma di prove definito;
  • Compiti dell'organismo notificato:
Deve produrre la certificazione del controllo del processo di Fabbrica sulla base di un’ispezione iniziale,
Effettuare una visita annuale di sorveglianza continua, della valutazione e dell'approvazione del Controllo del processo di Fabbrica.

Solo a questo punto l’Azienda potrà produrre la Dichiarazione di Prestazione (DoP) e apporre la marcatura CE.
Tale documento dovrà seguire la traccia presente nel regolamento e comunque:
  • È obbligatoria per tutti i prodotti coperti da una norma armonizzata;
  • Deve contenere informazioni sull’impiego previsto;
  • Deve contenere le caratteristiche essenziali pertinenti l’impiego previsto;
  • Deve includere le performance di almeno una delle caratteristiche essenziali;
  • Il fabbricante si assume la responsabilità delle prestazioni dichiarate.
Tra gli obblighi del fabbricante viene inoltre specificato quello di garantire la rintracciabilità per consentire l’eventuale ritiro o richiamo del prodotto dal mercato nel caso il fabbricante abbia motivo di credere che il prodotto immesso sul mercato non rispetti la conformità e la corrispondenza espresse dalla Marcatura CE.


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